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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1980, n. 1078

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  25-3-1981

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1


Lo statuto dell'Università di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 544, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della seconda scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio.
Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio (2ª scuola)
Art. 545. - La seconda scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio ha sede presso la seconda cattedra di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio.
Il numero massimo degli iscritti è stabilito in quaranta specializzandi (dieci per anno di corso).
Per quanto riguarda la direzione della scuola, la durata del corso, i titoli di ammissione, l'ordinamento degli studi ed ogni altra norma si rimanda all'ordinamento della prima scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio (articoli 542-544).