stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1980, n. 1036

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

nascondi
vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  22-2-1981

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate delle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cagliari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione e dal Consiglio universitario nazionale nei loro pareri;
Sentiti i pareri del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1


L'art. 58, concernente il corso di laurea in farmacia, è soppresso e sostituito con il seguente:

L'esame di laurea consiste nella compilazione di una dissertazione originale scritta su tema liberamente scelto dal candidato in materia pertinente al corso di laurea e in una prova orale nella quale il candidato deve sostenere una discussione sulla dissertazione e svolgere uno o più argomenti secondo quanto stabilito per i diversi corsi di laurea.