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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1980, n. 1031

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi della Calabria.

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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  21-2-1981

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 12 marzo 1968, n. 442, concernente l'istituzione di una Università statale in Calabria;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università della Calabria e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Considerato che ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 442, l'Università della Calabria è costituita da facoltà e da dipartimenti e che pertanto le relative norme così come proposte agli articoli 47, 48, 49, 50 e 51 dagli organi accademici risultano esattamente formulate;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi della Calabria, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1



All'art. 22, dopo la laurea in scienze naturali, sono aggiunte:
la laurea in scienze geologiche;
la laurea in scienze biologiche.
Conseguentemente il titolo II è così riformulato:
CORSI DI LAUREA IN MATEMATICA, FISICA, CHIMICA, SCIENZE
GEOLOGICHE, SCIENZE BIOLOGICHE E SCIENZE NATURALI