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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1980, n. 985

Trattamento economico del personale delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/11/1987)
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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  12-7-1987
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1980, in corso di registrazione alla Corte dei conti, che ha individuato le qualifiche funzionali ed ha definito i profili professionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101;
Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1980, in corso di registrazione alla Corte dei conti, che ha individuato le qualifiche funzionali ed ha definito i profili professionali del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101;
Visti gli accordi intervenuti il 10 luglio 1980 ed il 18 luglio 1980 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici - SILP, SILULAP, SILTS, FIP, UIL-POST, UIL-TES, aderenti alla federazione unitaria CGIL - CISL - UIL e SINDIP, nonché l'accordo raggiunto il 24 luglio 1980 fra il Governo ed i Sindacati confederali della categoria dei postelegrafonici presenti la federazione unitaria CGIL - CISL - UIL nonché la DIRSTAT;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica; Decreta:

Art. 1

Indennità oraria per il servizio prestato dalle ore 21 alle ore 7


L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269, è sostituito dal seguente:
"Al personale postelegrafonico che presta servizio dalle ore 21 alle ore 7 è corrisposta una indennità oraria di L. 1.500 (millecinquecento)".
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 18 maggio 1987, n.269 ha disposto (con l'art. 62) che: "La misura dell'indennità oraria di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, e successive modificazioni, è aumentata di L. 700".