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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1980, n. 960

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  3-2-1981

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1964, n. 1540, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1



Lo statuto dell'Università di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 111 dello statuto dell'Università di Trieste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1978, n. 946, è modificato nel senso che l'importo del contributo clinica e laboratorio è stabilito in L. 144.000.