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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1980, n. 950

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  31-1-1981

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Articolo unico


Lo statuto dell'Università di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 269 e 272 dello statuto dell'Università di Catania, di cui al decreto del residente della Repubblica 31 ottobre 1978, n. 1038, relativi alla scuola di specializzazione in angiologia medica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Art. 269. - Il numero massimo degli allievi è di venti per anno di corso e di sessanta complessivamente per l'intero corso di studi.
Art. 272. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche nei reparti è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1980

PERTINI SARTI

Visto, il Guardasigilli: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1980

Registro n. 122 Istruzione, foglio n. 26