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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1980, n. 949

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  31-1-1981

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1


L'art. 66, relativo all'elenco degli istituti, annessi alla facoltà di lettere e filosofia, è modificato nel senso che l'istituto di storia medioevale, moderna e contemporanea e di paleografia e diplomatica viene scisso nei due seguenti istituti policattedra:
istituto di storia medioevale, paleografia e diplomatica;
istituto di storia moderna e contemporanea.