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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. 819

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  25-12-1980

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ferrara e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1


Lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Il primo comma dell'art. 141, relativo alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria, è soppresso e sostituito dal seguente:

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia nel numero complessivo di diciotto.