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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. 808

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Venezia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/1981)
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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  24-12-1980

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029 e modificato con regio decreto 26 marzo 1942, n. 352, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, a successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Venezia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1


All'art. 1, relativo ai seminari della facoltà di lingue e letterature straniere, è aggiunto il seguente:
seminario di linguistica e di didattica delle lingue.