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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1980, n. 750

Regolamento di esecuzione delle norme di cui all'art. 19 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito nella legge 10 giugno 1978, n. 271 (vigilatrici penitenziarie).

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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  16-11-1980

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta:

Art. 1

Attribuzioni delle vigilatrici penitenziarie


Le "vigilatrici penitenziarie" hanno le seguenti attribuzioni:
1) custodire e sorvegliare sia di giorno che di notte le detenute ed internate, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno;
2) eseguire, nei casi consentiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni, la perquisizione personale sulle detenute ed internate, nonché controlli sulle persone di sesso femminile ammesse a colloquio negli istituti di prevenzione e di pena;
3) fare rapporto scritto e, in caso di urgenza, riferire subito anche verbalmente alla vigilatrice penitenziaria capo sulle infrazioni disciplinari e su qualsiasi altra irregolarità comunque rilevata;
4) prestare assistenza alle detenute ed internato durante le traduzioni;
5) adempiere a tutte le disposizioni e agli ordini che, nell'interesse del servizio, sono loro impartiti dal direttore, dalla vigilatrice penitenziaria capo e dalle vigilatrici penitenziarie superiori.
Le vigilatrici penitenziarie di prima nomina seguono, durante il periodo di prova, un corso di formazione professionale della durata di giorni quarantacinque.
Il corso stesso avrà carattere teorico-pratico e verterà su quanto attiene all'organizzazione penitenziaria, ai rapporti con le detenute ed internate, nonché alla normativa concernente il rapporto di pubblico impiego con particolare riguardo al personale operaio dello Stato.