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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1980, n. 719

Corresponsione di acconti sui futuri miglioramenti economici al personale non docente delle Università, ai professori universitari incaricati esterni ed agli assistenti universitari.

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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  21-11-1980

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'accordo intervenuto il 30 luglio 1980 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e CISAPUNI;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Decreta:

Art. 1


Al personale non docente dell'Università, degli Istituti di istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano, dei policlinici universitari, al personale delle opere universitarie, compreso quello delle Università libere, fino al loro definitivo trasferimento alle regioni nonché ai professori universitari incaricati esterni e agli assistenti universitari sono corrisposte, a titolo di acconto sui futuri benefici economici, le seguenti somme:
L. 10.000 lorde una tantum individuali, a partire dal 1 gennaio 1979, per ogni mese di servizio prestato nell'anno 1979, con esclusione della tredicesima mensilità;
L. 40.000 mensili lorde individuali, a partire dal 1 gennaio 1980, da corrispondersi anche con la tredicesima mensilità. L'integrazione di L. 40.000 della tredicesima mensilità è proporzionalmente ridotta nei casi in cui la tredicesima stessa non competa in misura intera.