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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1980, n. 718

Corresponsione di acconti sui futuri miglioramenti economici al personale contemplato nel titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312.

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Testo in vigore dal: 21-11-1980
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
  Vista la legge 3 novembre 1980, n. 707;
  Visti  gli accordi per il triennio contrattuale 1979-81 intervenuti
il 9 luglio 1980 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione
unitaria  CGIL-CISL-UIL e quelli sottoscritti il 10 luglio 1980 dalle
Confederazioni   sindacali   autonome   (CISAL,  CISAS,  CONFSALUNSA,
DIRSTAT) e dalla CISNAL;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto   con   i   Ministri   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica e di grazia e giustizia;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Al  personale  contemplato nel titolo I della legge 11 luglio 1980,
n.  312, beneficiario del trattamento economico previsto dallo stesso
titolo, sono corrisposte, come acconto sui futuri benefici economici,
le seguenti somme:
  L. 10.000 una tantum individuali, a partire dal 1 gennaio 1979, per
ogni  mese  di servizio prestato nell'anno 1979, con esclusione della
tredicesima mensilita';
  L.  40.000  mensili  individuali,  a partire dal 1 gennaio 1980, da
corrispondersi anche con la tredicesima mensilita'.
  L'integrazione   di  L.  40.000  della  tredicesima  mensilita'  e'
proporzionalmente  ridotta  nei casi in cui la tredicesima stessa non
competa in misura intera.