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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1980, n. 691

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  14-11-1980

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1


Gli articoli 121 e 122, relativi alla facoltà di medicina e chirurgia I, sono così modificati:
Art. 121. - La facoltà di medicina e chirurgia I conferisce la laurea in:
a) medicina e chirurgia;
b) odontoiatria e protesi dentaria.
Art. 122. - La durata del corso degli studi per la laurea in medicina e chirurgia è di sei anni, suddivisi in tre bienni.
La durata del corso di studi per la laurea in odontoiatria e protesi dentaria è di cinque anni, suddivisi in un biennio e un triennio.
I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.