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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 luglio 1980, n. 677

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  12-11-1980

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successiva modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico



L'ultimo comma dell'art. 45 è sostituito dal seguente:

L'esame di laurea in lingue e letterature straniere moderne consiste nella discussione pubblica di una dissertazione scritta svolta dal candidato su un argomento della letteratura scelta come quadriennale oppure della filologia o della storia della lingua corrispondente, o ancora di storia della civiltà francese (per gli studenti che hanno scelto come quadriennale la lingua francese), di letteratura nord-americana (per gli studenti che hanno scelto come quadriennale la lingua inglese) e di letterature ibero-americane (per gli studenti che hanno scelto come quadriennale la lingua spagnola o portoghese).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1 luglio 1980

PERTINI SARTI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1980

Registro n. 95 Istruzione, foglio n. 110