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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1980, n. 672

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  11-11-1980

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico


L'art. 55, relativo all'esame di laurea in economia a commercio, è sostituito dal seguente:
L'esame di laurea consiste:
a) Nella discussione orale di una dissertazione scritta su tema rientrante in uno degli insegnamenti fondamentali o complementari impartiti nella facoltà, o sul quale lo studente abbia sostenuto l'esame con esito positivo, esclusi gli insegnamenti di istituzioni di diritto privato, di istituzioni di diritto pubblico e delle lingue straniere.
L'art. 56, relativo all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di economia e commercio, è modificato nel senso che è aggiunto il seguente ultimo comma:

Ciascun istituto è retto da un direttore nominato dal consiglio di facoltà per la durata di un triennio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1980

PERTINI SARTI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1980

Registro n. 95 Istruzione, foglio n. 108