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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1980, n. 670

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi Torino.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  11-11-1980

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione, Decreta:

Articolo unico


Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
All'art. 43, relativo al corso di laurea in lettere, sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:
archeologia della Magna Grecia;
archeologia partico-sasanide;
ebraico medioevale e moderno;
geografia regionale;
grammatica italiana;
letterature moderne comparate;
origini cristiane;
religioni del mondo classico;
storia degli Stati Uniti;
storia della storiografia;
storia dell'Europa orientale e della Russia;
storia ed istituzioni dei Paesi islamici.
All'art. 44, relativo al corso di laurea in filosofia, è aggiunto il seguente:
sociologia politica.
All'art 45, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne, sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
geografia regionale;
letterature moderne comparate;
lingua francese;
lingua inglese;
lingua spagnola;
lingua russa;
lingua e letteratura neo-greca;
storia della letteratura inglese medioevale;
storia della letteratura francese medioevale;
storia della letteratura tedesca medioevale;
storia della letteratura spagnola medioevale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà insetto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1980

PERTINI VALITUTTI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1980

Registro n. 95 Istruzione, foglio n. 107