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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1980, n. 666

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  9-11-1980

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Perugia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico


L'art. 49, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia, è modificato nel senso che sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
chemioterapia;
tossicologia;
fisiologia della nutrizione;
citogenetica;
parassitologia;
microscopia elettronica;
statistica medica e biometria;
igiene del lavoro;
immunologia;
virologia;
analisi chimico-cliniche;
biochimica applicata;
biologia molecolare;
antropologia;
oncologia sperimentale;
organogenesi umana con elementi di embriologia;
organizzazione e programmazione sanitaria;
neurochimica;
enzimologia;
cardiologia;
dermatologia sperimentale;
ematologia;
endocrinologia;
gastroenterologia;
genetica medica;
igiene mentale;
medicina nucleare;
medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
neuropatologia;
neuropsichiatria infantile;
radiobiologia;
reumatologia;
terapia medica sistematica;
neuroradiologia;
fisiopatologia cardio-respiratoria;
audiologia;
traumatologia della strada;
patologia ostetrica e ginecologica;
endocrinologia ginecologica;
patologia urologica;
chirurgia vascolare;
chirurgia pediatrica;
neurochirurgia;
chirurgia della mano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e di decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1980

PERTINI SARTI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1980

Registro n. 95 Istruzione, foglio n. 106