stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1980, n. 657

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/1982)
nascondi
vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  16-2-1982
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ancona e convalidati dal consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei, relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonché delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1



Lo statuto dell'Università di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 43 dello statuto dell'Università di Ancona di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1978, n. 944, relativo al numero degli iscritti alla scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia, è soppresso e sostituito dal seguente:
(( Art. 43. - Il numero massimo degli allievi è complessivamente di ventisei iscritti per l'intero corso di studi.))