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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1980, n. 652

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  4-11-1980

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1 ottobre 1936, n. 1923, e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonché delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente;

Sulla

proposta, del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1


Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 103, relativo alle norme generali delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, è integrato con il seguente nuovo comma:

Possono iscriversi alle scuole di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia salvo diversi indirizzi; è richiesto almeno all'inizio del corso il possesso della abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalla autorità competente.