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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1980, n. 643

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  31-10-1980

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cagliari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonché delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1


Lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 146, relativo alla scuola di specializzazione in neurologia è soppresso e sostituito dal seguente:
Art. 131. - Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in neurologia con sede presso la clinica neurologica. Il numero massimo complessivo degli iscritti è sette per anno di corso per un totale di ventotto per i quattro anni di corso.