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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. 629

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  26-10-1980

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1



Lo statuto dell'Università di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 212, primo comma, dello statuto dell'Università di Catania relativo al numero degli iscritti alla scuola di specializzazione in chirurgia è modificato nel modo seguente:
"Alla scuola possono essere ammessi cinquantacinque iscritti per ogni anno di corso (totale duecentosettantacinque)".