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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 luglio 1980, n. 598

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  21-10-1980

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico


L'art. 78, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia, è modificato nel senso che sono aggiunti i seguenti:
neurofisiopatologia;
neuropatologia;
istologia patologica;
patologia ultrastrutturale;
immunopatologia;
immunologia;
tossicologia;
analisi chimico-cliniche;
andrologia;
biometria e statistica medica;
oncologia medica;
chirurgia toracica;
chirurgia vascolare;
chirurgia d'urgenza;
chirurgia sperimentale;
urologia pediatrica;
nefrologia chirurgica;
endocrinologia ginecologica;
radioterapia;
audiologia;
chirurgia maxillo-facciale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1 luglio 1980

PERTINI SARTI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1980

Registro n. 87 Istruzione, foglio n. 41