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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1980, n. 586

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  17-10-1980

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Modena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico


Dopo l'art. 274 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di perfezionamento in scienze naturali ad indirizzo didattico.
Corso di perfezionamento in scienze naturali ad indirizzo didattico Art. 275. - Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è istituito un corso di perfezionamento in scienze naturali ad indirizzo didattico, il quale conduce al conseguimento di un attestato di perfezionamento in scienze naturali ad indirizzo didattico.
Art. 276. - Il corso ha lo scopo:
1) di fornire una pratica preparazione alla didattica delle materie naturalistiche;
2) di fornire un aggiornamento sulle principali discipline naturalistiche.
Art. 277. - Al corso è titolo di ammissione qualunque laurea che, secondo le leggi vigenti, consenta l'insegnamento delle scienze naturali e di geografia, anche nelle loro varie specializzazioni, in qualunque tipo di scuola secondaria.
L'ammissione è subordinata all'esito di un colloquio.
Art. 278. - Il corso ha la durata di un anno.
Il direttore del corso è nominato di anno in anno dalla facoltà e può essere confermato.
Art. 279. - La tassa di iscrizione, le soprattasse e i contributi sono fissati negli importi corrispondenti richiesti agli iscritti al primo anno di corso della laurea in scienze naturali, salvo i contributi di esercitazioni pratiche e di seminario che vengono fissati di anno in anno dal consiglio di amministrazione sentito il parere della facoltà.
Art. 280. - Gli insegnamenti impartiti sono:
1) aggiornamenti e completamenti di scienze naturali;
2) laboratorio di esperienze didattiche in scienze naturali;
3) storia dello sviluppo delle scienze naturali;
4) didattica delle scienze naturali.
Art. 281. - Il profitto degli allievi è accertato dagli insegnanti durante il corso e mediante una prova finale di esame al termine del corso stesso.
Art. 282. - L'attestato verrà rilasciato a cura della Università di Modena.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1980

PERTINI SARTI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1980

Registro n. 87 Istruzione, foglio n. 32