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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1980, n. 360

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  8-8-1980

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Perugia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli Atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonché delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Articolo unico


Lo statuto dell'Università di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 101, 102, 104 e 105, relativi alle norme generali per le scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Art. 101. - Alle scuole di specializzazione possono iscriversi solo i laureati in medicina e chirurgia, salvo diversi indirizzi.
È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione rilasciato dall'autorità competente.
Non è ammessa l'iscrizione contemporanea a più di una scuola di specializzazione.
Art. 102. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione, e, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Il consiglio di ciascuna scuola è formato dai professori che tengono gli insegnamenti ed è presieduto dal direttore della scuola stessa.
Art. 104. - L'ammissione alla scuola è subordinata ad un concorso per titoli ed esami.
La durata dei corsi è fissata nello statuto delle singole scuole.
Art. 105. - Non sono consentite abbreviazioni di corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1980

PERTINI VALITUTTI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1980

Registro n. 61 Istruzione, foglio n. 315