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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1980, n. 329

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  1-8-1980

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Perugia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1


L'art. 84, relativo agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie, è modificato nel senso che i seguenti insegnamenti:
microbiologia degli alimenti;
virologia (semestrale);
tecnica del diserbo (semestrale);
mutano rispettivamente la denominazione in quella di:
microbiologia dei prodotti alimentari;
virologia vegetale (semestrale);
tecnica di lotta alle malerbe (semestrale).