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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 luglio 1980, n. 300

Proroga al 31 dicembre 1981 del termine fissato dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, per la sostituzione delle licenze e delle autorizzazioni rilasciate con effetto alla data del 31 ottobre 1977.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  23-7-1980

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, e con alcuni termini prorogati dal decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 6, convertito nella legge 29 marzo 1976, n. 61;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, recante ulteriori norme di esecuzione della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni;
Considerato che si rende necessario provvedere alla proroga di alcuni termini previsti dagli articoli 14 e 15 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro dei trasporti; Decreta:

Articolo unico



Il termine del 31 dicembre 1980 per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni sostitutive, rispettivamente, delle licenze delle autorizzazioni per l'autotrasporto di cose in conto proprio e per conto di terzi, rilasciate con effetto alla data del 31 ottobre 1977, fissato dal terzo e dal quarto comma del paragrafo quarto degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, in esecuzione dell'art. 62, quinto comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificato dall'art. 2 della legge 28 aprile 19.75, n. 145, è prorogato al 31 dicembre 1981.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1 luglio 1980

PERTINI COSSIGA FORMICA

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1980

Atti di Governo, registro n. 29, foglio n. 2