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DECRETO-LEGGE 1 luglio 1980, n. 285

Disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 agosto 1980, n. 441 (in G.U. 19/08/1980, n.226).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/11/1981)
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Testo in vigore dal: 3-7-1980
al: 19-8-1980
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di disciplinare in
via  transitoria  le  funzioni  di  assistenza sanitaria delle unita'
sanitarie locali;
  Vista  la  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri del 30 giugno
1980;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della  sanita',  di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica  e  del  lavoro e della
previdenza sociale;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  L'esercizio  delle  funzioni  di  assistenza  sanitaria  svolte dai
commissari  liquidatori  di  cui  alla  legge 29 giugno 1977, n. 349,
cessa dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  Ove l'effettivo funzionamento delle unita' sanitarie locali non sia
possibile  entro  la  data  indicata nel precedente comma il Ministro
della  sanita', su richiesta dei presidenti delle regioni interessate
o  delle  province  autonome  di  Trento e Bolzano, ovvero di propria
iniziativa,  dispone la continuazione della gestione commissariale di
cui  al  precedente  comma per l'esercizio delle attivita' sanitarie,
che  ha  luogo  secondo  le  direttive delle regioni o delle province
stesse, fino al termine massimo del 31 dicembre 1980.
  La  mancata  approvazione,  entro il 31 dicembre 1980, da parte dei
consigli  regionali  dei provvedimenti di cui all'art. 61 della legge
23   dicembre   1978,   n.   833,  potra'  essere  valutata  ai  fini
dell'applicazione dell'art. 126, comma primo, della Costituzione.
  La  data  prevista  nel  primo  comma  dell'art.  77 della legge 23
dicembre   1978,   n.  833,  per  la  cessazione  delle  gestioni  di
liquidazione degli enti di cui al precedente primo comma e' prorogata
al 31 dicembre 1980.