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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 aprile 1980, n. 261

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  8-7-1980

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli, approvato con regio decreto 16 gennaio 1933, n. 1570 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2081, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto universitario anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Istituto universitario navale di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico


Gli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18, relativi alla facoltà di scienze nautiche, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 13. - La facoltà di scienze nautiche conferisce la laurea in discipline nautiche, articolata in tre distinti indirizzi:
ambiente marino fisico;
geodetico;
navigazione radioelettronica.
La durata del corso di studi per il conseguimento della suddetta laurea è di cinque anni.
Sono titoli di ammissione: il diploma di maturità classica, di maturità scientifica ed il diploma di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici-nautici e industriali (meccanici, elettricisti, radiotecnici, aeronautici e navalmeccanici).
Per gli studenti provenienti da altre facoltà o da altre università, sempre che in possesso di uno dei titoli di ammissione indicati nel terzo comma del presente articolo, e per quelli provenienti da università straniere, le autorità accademiche prendono, caso per caso, i provvedimenti relativi alla loro carriera scolastica.
Art. 14. - Sono insegnamenti fondamentali per tutti e tre gli indirizzi:
1) analisi matematica I;
2) analisi matematica II;
3) calcolo numerico e programmazione;
4) chimica;
5) complementi di matematica per le applicazioni;
6) fisica I;
7) fisica II;
8) geometria analitica con elementi di proiettiva;
9) istituzioni di elettromagnetismo;
10) istituzioni di navigazione;
11) meccanica razionale;
12) teoria dei sistemi;
13) comunicazioni elettriche.
Sono insegnamenti fondamentali per ciascuno dei seguenti indirizzi:
A) Indirizzo ambiente marino fisico;
14) elettronica applicata;
15) geologia marina applicata;
16) meccanica dei fluidi;
17) metereologia;
18) misure elettriche;
19) oceanografia;
20) protezione dell'ambiente marino.
B) Indirizzo geodetico:
14) astronomia generale e sferica;
15) astronomia nautica;
16) geodesia e idrografia;
17) metereologia e oceanografia;
18) navigazione;
19) teoria e manovra della nave;
20) topografia.
C) Indirizzo navigazione radioelettronica:
14) applicazioni di elettronica;
15) misure elettriche e radioelettriche;
16) navigazione;
17) navigazione aerea;
18) radiotecnica;
19) radar e radioaiuti alla navigazione;
20) teoria e tecnica delle onde elettromagnetiche.
Sono insegnamenti complementari:
1) aerofotogrammetria;
2) aeronautica generale;
3) antenne e propagazione;
4) arte navale;
5) assistenza al volo e controllo del traffico aereo;
6) chimica marina;
7) costruzioni marittime;
8) disegno;
9) economia e politica dell'ambiente;
10) elettroacustica subacquea;
11) elettrotecnica;
12) epistemologia;
13) geofisica marina;
14) geotecnica marina;
15) lingua inglese (laboratorio) biennale con esame unico;
16) metereologia sinottica e previsioni del tempo;
17) metodi di osservazioni e misura;
18) misure astrogeodetiche;
19) misure oceanografiche;
20) navigazione spaziale;
21) navi speciali;
22) oceanografia costiera;
23) scienza dell'educazione;
24) sicurezza della nave;
25) statistica applicata;
26) tecnica catastale;
27) tecnica ed economia aziendale;
28) tecniche aeronautiche;
29) tecniche operative in navigazione aerea;
30) telediagnostica ambientale.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superati gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali comuni e quelli dell'indirizzo prescelto ed almeno di sei complementari.
Art. 15. - La facoltà predispone all'inizio di ogni anno accademico un piano di studi consigliato per ciascun indirizzo.
Art. 16. - L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su tema assegnato dal professore della materia e precedentemente approvato dalla facoltà. La dissertazione, in triplice copia, e i titoli dei temi orali, debbono essere depositati in segreteria almeno un mese prima della data stabilita per l'esame di laurea.
Art. 17. - Nella facoltà di scienze nautiche è costituito un unico istituto scientifico organizzato con propri servizi sulla base di un regolamento di funzionamento approvato dal consiglio di facoltà e dal consiglio di amministrazione per le parti di rispettiva competenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1980

PERTINI VALITUTTI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1980

Registro n. 56 Istruzione, foglio n. 153