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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. 915

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  21-6-1980

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Articolo unico


Il primo comma dell'art. 41, relativo all'ammissione all'esame di laurea in scienze politiche, è sostituito dal seguente:

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di ventuno insegnamenti ivi comprese due lingue straniere scelte fra le seguenti insegnate nella facoltà: francese, inglese, tedesco, spagnolo, russo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI VALITUTTI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1980

Registro n. 50 Istruzione, foglio n. 115