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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. 912

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  20-6-1980

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2220, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Articolo unico


Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 98, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo agli istituti annessi alla facoltà di ingegneria:
Art. 99. - Gli istituti policattedra sono i seguenti:
1) elettronica e comunicazioni elettriche;
2) informatica e sistematica;
3) elettrotecnica;
4) fisica applicata;
5) fisica tecnica e macchine;
6) idraulica;
7) ingegneria del territorio;
8) matematica applicata;
9) meccanica applicata alle macchine;
10) scienza e tecnica delle costruzioni con annesso laboratorio ufficiale di prove materiali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI VALITUTTI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1980

Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 239