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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1979, n. 797

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  26-3-1980

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1


Lo statuto dell'Università di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 278, relativo alle tasse e soprattasse per le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, è soppresso e sostituito dal seguente:
Art. 278. - Le tasse e soprattasse delle scuole di specializzazione sono quelle previste dall'art. 7 della legge 18 dicembre 1951:

tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 tassa d'iscrizione annuale. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.000 soprattassa annuale esami di profitto. . . . . . . . . . . . L. 7.000 soprattassa esami di diploma . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000 tassa di diploma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000
L'ammontare dei contributi viene stabilito dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, udita la facoltà e scuola.