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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1979, n. 715

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  10-2-1980

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 199, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli seguenti, sono inseriti i nuovi seguenti articoli:

Biblioteca centrale di facoltà

Art. 200. - Presso la facoltà di farmacia è istituita la biblioteca centrale di facoltà.
La direzione è affidata a un bibliotecario di seconda classe o con qualifica superiore, in sua mancanza ad un professore ufficiale della facoltà, designato dalla stessa.
Alla biblioteca può essere adibito apposito personale a norma di legge. Il funzionamento della biblioteca centrale è disciplinato da un regolamento curato dal consiglio di facoltà.

Centro di analisi strumentale

Art. 201. - Nella facoltà di farmacia è costituito il centro di analisi strumentale avente lo scopo di promuovere e coordinare la migliore utilizzazione degli strumenti di analisi della facoltà di farmacia e delle competenze dei ricercatori, nell'interesse dello sviluppo della ricerca di base e della ricerca applicata. Sono utenti del centro tutti i ricercatori della facoltà di farmacia. La responsabilità patrimoniale del centro è affidata al preside mentre il suo funzionamento è disciplinato da un regolamento emanato dal consiglio di facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1979

PERTINI SPADOLINI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1980

Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 96