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LEGGE 24 dicembre 1979, n. 668

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 giugno 1974, n. 271, concernente facilitazioni di viaggio in favore dei connazionali che rimpatriano temporaneamente nelle isole del territorio nazionale.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  19-1-1980

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



L'articolo 1 della legge 24 giugno 1974, n. 271, è sostituito con il seguente:
"Ai connazionali che, trovandosi nelle condizioni di poter beneficiare della legge 1° aprile 1959, n. 252, devono necessariamente servirsi di mezzi marittimi per raggiungere località del territorio della Repubblica non collegate dalla rete ferroviaria dello Stato sia pure in parte del percorso, è concessa, una volta all'anno ed alle stesse condizioni, la riduzione del 50 per cento del costo del biglietto di passaggio in classe turistica o equivalente sulle navi gestite da imprese di navigazione nonché dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con le quali il Ministero degli affari esteri abbia a tal fine stipulata apposita convenzione da approvarsi nei modi di legge".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma addì 24 dicembre 1979

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Visto, il Guardasigilli: MORLINO