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LEGGE 1 aprile 1959, n. 252

Autorizzazione al Ministero degli affari esteri a rimborsare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato l'onere derivante dalla concessione della tariffa n. 6 ai connazionali che rimpatriano temporaneamente.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  16-5-1959
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a rimborsare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato l'onere derivante dalla concessione della tariffa n. 6 a favore dei connazionali che rimpatriano temporaneamente.
La concessione sarà disposta con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro, in base alla facoltà prevista dall'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, relativo alle condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911.