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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1979, n. 541

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  15-11-1979

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 53, relativo alle propedeuticità di esami del corso di laurea in medicina veterinaria, è soppresso e sostituito dal seguente:
istologia dopo chimica I e II e zoologia;
embriologia dopo istologia;
teratologia dopo embriologia;
anatomia I e II dopo zoologia, istologia ed embriologia;
anatomia topografica e zootecnia dopo anatomia;
biochimica dopo chimica I e II;
microbiologia dopo botanica, biochimica ed istologia;
endocrinologia dopo anatomia e biochimica;
fisiologia dopo fisica, biomatematica, anatomia e biochimica;
patologia generale dopo fisiologia;
alimentazione e nutrizione dopo botanica e fisiologia;
farmacologia dopo botanica e fisiologia;
zootecnica II dopo zootecnica I ed alimentazione e nutrizione; economia rurale dopo botanica e zootecnica I;
ostetricia dopo anatomia topografica e fisiologia;
propedeutica I e II dopo anatomia topografica e patologia generale;
tossicologia dopo farmacologia e patologia generale;
malattie parassitarie dopo parassitologia e tossicologia;
anatomia patologica I e II dopo microbiologia, teratologia e malattie parassitarie;
radiologia dopo anatomia patologica;
autopsie dopo anatomia patologica;
patologia aviare dopo anatomia patologica;
patologia medica dopo propedeutica I, anatomia patologica e radiologia;
patologia chirurgica dopo propedeutica II, anatomia patologica e radiologia;
patologia della riproduzione e F.A. dopo ostetricia, propedeutica I e II, anatomia patologica e radiologia;
farmacia dopo tossicologia;
clinica medica dopo farmacia e patologia medica;
clinica chirurgica dopo farmacia e patologia chirurgica;
clinica ostetrica dopo farmacia e patologia della riproduzione e F.A.;
medicina operatoria dopo clinica chirurgica;
malattie infettive dopo anatomia patologica e polizia veterinaria;
ispezioni dopo malattie infettive, patologia aviare e autopsia; lavori pratici nei macelli dopo ispezioni.
Gli esami di clinica medica, clinica chirurgica e clinica ostetrica comportano una prova teorica ed una pratica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1979

PERTINI SPADOLINI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1979

Registro n. 77 Istruzione, foglio n. 47