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DECRETO-LEGGE 24 ottobre 1979, n. 512

Proroga del termine di prescrizione per il recupero della imposta straordinaria, istituita nel 1976, sui veicoli a motore, autoscafi ed aeromobili.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 22 dicembre 1979, n. 636 (in G.U. 24/12/1979, n.349).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/1979)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  26-10-1979

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine di prescrizione, stabilito dall'art. 42 del citato decreto, per il recupero, da parte dell'amministrazione finanziaria, dell'imposta straordinaria, istituita nel 1976, sui veicoli a motore, autoscafi ed aeromobili;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro delle finanze; Decreta:

Art. 1


Il termine di prescrizione, di cui all'art. 42 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, è stabilito in cinque anni.