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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1979, n. 493

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  31-10-1979

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1


Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 148 - l'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che la scuola di specializzazione in angiologia ed in angiologia e chirurgia vascolare muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in chirurgia vascolare.
Allo stesso elenco sono aggiunte le scuole di specializzazione in foniatria ed otorinolaringoiatria (seconda scuola).