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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1979, n. 473

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  13-10-1979

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Catania e convalidati dal Consiglio superiore e della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 89 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti:
acarologia agraria (semestrale);
alpicoltura (semestrale);
assistenza, consulenza e divulgazione agricola;
biochimica;
chimica delle fermentazioni;
coltivazioni arboree delle regioni tropicali e subtropicali (semestrale);
cooperazione agricola;
costruzione ed impianti per le coltivazioni protette;
ecologia agraria;
economia degli investimenti pubblici e privati in agricoltura (semestrale);
elementi di scienza e tecnica delle costruzioni;
enologia (semestrale);
entomologia merceologica (semestrale);
entomologia ortofrutticola;
fisiopatologia vegetale;
fitomizologia;
entomologia forestale;
frutticoltura;
irrigazione e drenaggio (semestrale);
meccanizzazione delle aziende zootecniche;
metodologia sperimentale in agricoltura;
microbiologia degli alimenti;
microbiologia industriale;
nematologia agraria;
olivicoltura;
patologia vegetale forestale;
pianificazione e organizzazione del territorio;
politica agraria comparata (semestrale);
pomologia;
residui e additivi alimentari (semestrale);
riordinamento fondiario;
storia dell'agricoltura;
tecnica vivaistica;
tecnologia degli olii, grassi e derivati;
urbanistica rurale;
virologia vegetale;
viticoltura;
zooeconomia.
Nello stesso articolo sono soppressi gli ultimi due commi ed è aggiunto il seguente nuovo comma "Gli insegnamenti biennali di chimica agraria, di agronomia generale e coltivazioni erbacee e di economia e politica agraria comportano un esame alla fine di ogni anno, anziché alla fine del biennio".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1979

PERTINI SPADOLINI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1979

Registro n. 68 Istruzione, foglio n. 366