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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1979, n. 426

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  22-9-1979

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1 ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 186, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio).
Scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio)
Art. 187. - La scuola ha sede presso la semeiotica medica dell'Università di Messina ed è disciplinata secondo le norme generali dello statuto relativo alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia.
Art. 188. - Titolo necessario per l'ammissione alla specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio) è la laurea in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
Art. 189. - La scuola ha la durata di tre anni, il numero complessivo degli iscritti non può essere superiore a quindici.
Art. 190. - L'ammissione alla scuola di specializzazione avviene per titoli ed esami (prova scritta), assegnando il 60% del punteggio per la prova scritta, il 40% ai titoli.
Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
Art. 191. - Per ottenere l'ammissione al 2° anno gli specializzandi devono aver sostenuto e superato gli esami delle materie prescritte per il 1° anno e così per il passaggio dal 2° al 3°.
Art. 192. - La frequenza è obbligatoria.
Art. 193. - Alla fine del triennio gli specializzandi che hanno superato tutte le materie preparano una tesi riguardante argomenti che concernano la materia di insegnamento e conseguono il diploma con esame finale collegiale sostenuto di fronte ad una apposita commissione presieduta dal direttore della scuola e composta da altri quattro docenti della scuola stessa. Il diploma ha per titolo "Specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio)".
Art. 194. - La scuola è disciplinata inoltre dalle norme generali stabilite per le scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia.
Art. 195. - Il piano degli studi della scuola di specializzazione di ematologia generale prevede le seguenti materie di insegnamento: 1° Anno:
1) morfologia normale e patologica del sangue;
2) biochimica ematologica;
3) anatomia ed istologia normale e patologica degli organi emopoietici;
4) fisiopatologia del sangue (1° corso);
5) fisiopatologia della coagulazione ed emostasi (1° corso);
6) tecnica di laboratorio (1° corso).
2° Anno:
1) fisiopatologia del sangue (2° corso);
2) fisiopatologia della coagulazione ed emostasi (2° corso);
3) clinica delle emopatie (1° corso);
4) tecnica di laboratorio (2° corso);
5) immunoepatologia e genetica ematologica.
3° Anno:
1) clinica delle emopatie (2° corso);
2) terapia sistematica;
3) terapia trasfusionale;
4) radiobiologia;
5) radiodiagnostica e radioterapia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 giugno 1979
PERTINI
SPADOLINI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato

alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1979 Registro n. 66 Istruzione, foglio n. 92

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1 ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 186, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio).

Scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio)

Art. 187. - La scuola ha sede presso la semeiotica medica dell'Università di Messina ed è disciplinata secondo le norme generali dello statuto relativo alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia.
Art. 188. - Titolo necessario per l'ammissione alla specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio) è la laurea in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
Art. 189. - La scuola ha la durata di tre anni, il numero complessivo degli iscritti non può essere superiore a quindici.
Art. 190. - L'ammissione alla scuola di specializzazione avviene per titoli ed esami (prova scritta), assegnando il 60% del punteggio per la prova scritta, il 40% ai titoli.
Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
Art. 191. - Per ottenere l'ammissione al 2° anno gli specializzandi devono aver sostenuto e superato gli esami delle materie prescritte per il 1° anno e così per il passaggio dal 2° al 3°.
Art. 192. - La frequenza è obbligatoria.
Art. 193. - Alla fine del triennio gli specializzandi che hanno superato tutte le materie preparano una tesi riguardante argomenti che concernano la materia di insegnamento e conseguono il diploma con esame finale collegiale sostenuto di fronte ad una apposita commissione presieduta dal direttore della scuola e composta da altri quattro docenti della scuola stessa. Il diploma ha per titolo "Specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio)".
Art. 194. - La scuola è disciplinata inoltre dalle norme generali stabilite per le scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia.
Art. 195. - Il piano degli studi della scuola di specializzazione di ematologia generale prevede le seguenti materie di insegnamento: 1° Anno:
1) morfologia normale e patologica del sangue;
2) biochimica ematologica;
3) anatomia ed istologia normale e patologica degli organi emopoietici;
4) fisiopatologia del sangue (1° corso);
5) fisiopatologia della coagulazione ed emostasi (1° corso);
6) tecnica di laboratorio (1° corso).
2° Anno:
1) fisiopatologia del sangue (2° corso);
2) fisiopatologia della coagulazione ed emostasi (2° corso);
3) clinica delle emopatie (1° corso);
4) tecnica di laboratorio (2° corso);
5) immunoepatologia e genetica ematologica.
3° Anno:
1) clinica delle emopatie (2° corso);
2) terapia sistematica;
3) terapia trasfusionale;
4) radiobiologia;
5) radiodiagnostica e radioterapia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1979

PERTINI SPADOLINI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1979

Registro n. 66 Istruzione, foglio n. 92