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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1979, n. 417

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-9-1979

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 134, relativo alla scuola di specializzazione in psichiatria, è soppresso e sostituito dal seguente:
Scuola di specializzazione in psichiatria
Art. 134. - La scuola di specializzazione in psichiatria ha sede presso la clinica psichiatrica e conferisce il diploma di specialista in psichiatria.
La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.
Il numero massimo degli allievi è di quindici per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) metodologia del rapporto medico-paziente (annuale);
2) psicologia (annuale);
3) elementi di genetica e biochimica (annuale);
4) struttura e funzioni integrative del SNC (annuale);
5) neurologia clinica (annuale);
6) clinica psichiatrica I (quadriennale).
2° Anno:
1) psicopatologia e psicodinamica (annuale);
2) psicoterapia I (triennale);
3) psicofarmacologia (annuale);
4) psicofarmacoterapia (annuale);
5) clinica psichiatrica II (quadriennale).
3° Anno:
1) psicodiagnostica ed informatica psichiatrica (annuale);
2) psichiatria sociale I (biennale);
3) psichiatria infantile (annuale);
4) psicoterapia II (triennale);
5) clinica psichiatrica III (quadriennale).
4° Anno:
1) psicosomatica (annuale);
2) psichiatria sociale II (triennale);
3) psichiatria forense (annuale);
4) psicoterapia III (triennale);
5) clinica psichiatrica IV (quadriennale).
Note esplicative.
1) Strutture e funzioni integrative del SNC: tale materia, annuale, è comprensiva della anatomofisiologia del SNC e della psicofisiologia.
2) Neurologia clinica: tale insegnamento, annuale, deve essere comprensivo, eventualmente con sottodivisioni, di cenni di anatomia patologica del SNC, di semeiologia neurologica, clinica e strumentale, di neuroradiologia.
3) Clinica psichiatrica: tale materia, quadriennale, è comprensiva anche degli elementi di semeiotica psichiatrica, delle tecniche laboratoristiche, delle terapie biologiche.
4) Psicoterapia: tale materia, triennale, comprende e considera nel corso dei tre anni, le tecniche e i principi fondamentali delle principali psicoterapie individuali, direttive e non direttive, i principi fondamentali e le dinamiche delle più importanti psicoterapie di gruppo, delle prassi psicoterapiche, socioterapiche e delle sociodinamiche delle istituzioni psichiatriche.
5) Psicodiagnostica ed informatica psichiatrica: tale materia, annuale, è comprensiva di cenni di statistica, dei reattivi mentali e psicodiagnostica strumentale e di metodologia della ricerca psichiatrica.
6) Psichiatria sociale: tale materia, biennale, con molte possibilità di suddivisioni, è comprensiva di elementi di sociologia, di antropologia culturale, di etologia, di ecologia psichiatrica, di epidemiologia psichiatrica, di psichiatria transculturale, di psichiatria preventiva e di igiene mentale, prassi ed organizzazione di assistenza psichiatrica sul territorio extra istituzionale.
7) Psicosomatica: tale materia, annuale, è comprensiva degli aspetti psichici delle malattie somatiche della cosiddetta medicina integrata, della endocrinologia in riferimento alla psichiatria delle cosiddette specifiche malattie psicosomatiche.
È obbligatoria la frequenza per undici mesi all'anno; tale periodo comprende sia la frequenza alle lezioni, sia l'esercitazione pratica nei reparti di degenza e nelle strutture ambulatoriali a disposizione della scuola.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove d'esame.
La scuola programma lo svolgimento dei corsi di insegnamento.
Per il passaggio agli anni successivi è obbligatorio il superamento degli esami per ogni singolo anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Le lezioni teoriche sono integrate da seminari anche interdisciplinari, da documentazioni cliniche e da esperienze effettuate nei vari settori della disciplina.
Alla fine dei quattro anni gli allievi che hanno frequentato i corsi saranno ammessi all'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta di argomento pertinente alla psichiatria, in una prova orale e in una prova pratica.
Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specializzazione in psichiatria valido a tutti gli effetti di legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 maggio 1979
PERTINI
SPADOLINI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato

alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1979 Registro n. 65 Istruzione, foglio n. 46

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 134, relativo alla scuola di specializzazione in psichiatria, è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in psichiatria
Art. 134. - La scuola di specializzazione in psichiatria ha sede presso la clinica psichiatrica e conferisce il diploma di specialista in psichiatria.
La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.
Il numero massimo degli allievi è di quindici per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) metodologia del rapporto medico-paziente (annuale);
2) psicologia (annuale);
3) elementi di genetica e biochimica (annuale);
4) struttura e funzioni integrative del SNC (annuale);
5) neurologia clinica (annuale);
6) clinica psichiatrica I (quadriennale).
2° Anno:
1) psicopatologia e psicodinamica (annuale);
2) psicoterapia I (triennale);
3) psicofarmacologia (annuale);
4) psicofarmacoterapia (annuale);
5) clinica psichiatrica II (quadriennale).
3° Anno:
1) psicodiagnostica ed informatica psichiatrica (annuale);
2) psichiatria sociale I (biennale);
3) psichiatria infantile (annuale);
4) psicoterapia II (triennale);
5) clinica psichiatrica III (quadriennale).
4° Anno:
1) psicosomatica (annuale);
2) psichiatria sociale II (triennale);
3) psichiatria forense (annuale);
4) psicoterapia III (triennale);
5) clinica psichiatrica IV (quadriennale).
Note esplicative.
1) Strutture e funzioni integrative del SNC: tale materia, annuale, è comprensiva della anatomofisiologia del SNC e della psicofisiologia.
2) Neurologia clinica: tale insegnamento, annuale, deve essere comprensivo, eventualmente con sottodivisioni, di cenni di anatomia patologica del SNC, di semeiologia neurologica, clinica e strumentale, di neuroradiologia.
3) Clinica psichiatrica: tale materia, quadriennale, è comprensiva anche degli elementi di semeiotica psichiatrica, delle tecniche laboratoristiche, delle terapie biologiche.
4) Psicoterapia: tale materia, triennale, comprende e considera nel corso dei tre anni, le tecniche e i principi fondamentali delle principali psicoterapie individuali, direttive e non direttive, i principi fondamentali e le dinamiche delle più importanti psicoterapie di gruppo, delle prassi psicoterapiche, socioterapiche e delle sociodinamiche delle istituzioni psichiatriche.
5) Psicodiagnostica ed informatica psichiatrica: tale materia, annuale, è comprensiva di cenni di statistica, dei reattivi mentali e psicodiagnostica strumentale e di metodologia della ricerca psichiatrica.
6) Psichiatria sociale: tale materia, biennale, con molte possibilità di suddivisioni, è comprensiva di elementi di sociologia, di antropologia culturale, di etologia, di ecologia psichiatrica, di epidemiologia psichiatrica, di psichiatria transculturale, di psichiatria preventiva e di igiene mentale, prassi ed organizzazione di assistenza psichiatrica sul territorio extra istituzionale.
7) Psicosomatica: tale materia, annuale, è comprensiva degli aspetti psichici delle malattie somatiche della cosiddetta medicina integrata, della endocrinologia in riferimento alla psichiatria delle cosiddette specifiche malattie psicosomatiche.
È obbligatoria la frequenza per undici mesi all'anno; tale periodo comprende sia la frequenza alle lezioni, sia l'esercitazione pratica nei reparti di degenza e nelle strutture ambulatoriali a disposizione della scuola.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove d'esame.
La scuola programma lo svolgimento dei corsi di insegnamento.
Per il passaggio agli anni successivi è obbligatorio il superamento degli esami per ogni singolo anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Le lezioni teoriche sono integrate da seminari anche interdisciplinari, da documentazioni cliniche e da esperienze effettuate nei vari settori della disciplina.
Alla fine dei quattro anni gli allievi che hanno frequentato i corsi saranno ammessi all'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta di argomento pertinente alla psichiatria, in una prova orale e in una prova pratica.
Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specializzazione in psichiatria valido a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1979

PERTINI SPADOLINI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1979

Registro n. 65 Istruzione, foglio n. 46