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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1979, n. 391

Conferimento all'Avvocatura dello Stato della rappresentanza e della difesa in giudizio del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  6-9-1979

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e del tesoro;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1979

PERTINI ANDREOTTI - MORLINO - PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1979

Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 374