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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1979, n. 307

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  14-8-1979

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

La scuola di specializzazione in allergologia e immunologia clinica muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in allergologia.
L'art. 803, relativo alla suddetta scuola di specializzazione in allergologia, è soppresso e sostituito dal seguente:
Art. 803. - Possono ottenere l'iscrizione alla scuola, previo esame di ammissione, i laureati in medicina e chirurgia.
Il numero dei posti disponibili per gli allievi è di trenta per ciascun anno di corso.
Al corso si accede superando una prova scritta o orale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1979

PERTINI PEDINI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1979

Registro n. 56 Istruzione, foglio n. 78