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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1979, n. 305

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Lecce.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  12-8-1979

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Lecce, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1968, n. 1200 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 764, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della Università di Lecce e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Lecce, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso;
Art. 61. - L'articolo è modificato nel senso che la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce anche la laurea in scienze biologiche.
Dopo l'art. 67, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il nuovo seguente articolo relativo all'istituzione del corso di laurea in scienze biologiche.
Corso di laurea in scienze biologiche
Art. 68. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze biologiche è di quattro anni.
Titoli di ammissione: quelli previsti dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.
Sono insegnamenti fondamentali:
1) istituzioni di matematiche;
2) fisica;
3) chimica generale ed inorganica;
4) chimica organica;
5) botanica (biennale);
6) zoologia (biennale);
7) anatomia comparata;
8) anatomia umana;
9) istologia ed embriologia;
10) fisiologia generale (biennale);
11) chimica biologica;
12) igiene;
13) genetica.
Sono insegnamenti complementari:
1) chimica fisica;
2) biologia generale;
3) antropologia;
4) biologia delle razze umane;
5) etnologia;
6) zoocolture (bachi, api, avi, coniglicoltura);
7) idrobiologia e pescicoltura;
8) patologia generale;
9) microbiologia;
10) parassitologia;
11) entomologia agraria;
12) fisiologia vegetale;
13) patologia vegetale;
14) geologia;
15) paleontologia;
16) statistica;
17) scienza dell'alimentazione;
18) esperimentazioni di chimica;
19) virologia;
20) chimica bromatologica;
21) saggi e dosaggi farmacologici.
Gli insegnamenti biennali di botanica e di zoologia comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in tre almeno da lui scelti fra i complementari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1979

PERTINI SPADOLINI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1979

Registro n. 56 Istruzione, foglio n. 95