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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1979, n. 221

Attribuzione di miglioramenti economici al personale della scuola.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/1979)
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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  3-8-1979
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli accordi per il triennio contrattuale 1976-78, conclusi il 31 gennaio 1979 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria Cgil-Cisl-Uil e i sindacati scuola confederali, i sindacati autonomi (Snals, Snia, Cisal, Snap, ((Cisas))-Fisafi) e il 2 febbraio 1979 con i rappresentanti della Federazione nazionale Cisnal scuola, con i quali si è convenuto di corrispondere al personale ispettivo, direttivo, docente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche dello Stato, e delle istituzioni educative statali, dal 1 gennaio 1979, l'importo annuo di L. 9.600 per ogni anno di servizio comunque prestato nelle amministrazioni statali, compreso quello prestato alle dipendenze dei comuni nelle scuole di avviamento professionale, importo che costituisce maturato economico ai fini dell'inquadramento del personale nei nuovi livelli funzionali-retributivi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; Decreta:

Art. 1


Con decorrenza 1 gennaio 1979, al personale ispettivo, direttivo, docente, educativo e non docente di ruolo delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche e delle istituzioni educative statali è corrisposto l'importo annuo lordo di L. 9.600 per ogni anno di servizio comunque prestato fino al 31 dicembre 1978 nelle amministrazioni statali, compreso quello prestato alle dipendenze dei comuni nelle scuole di avviamento professionale statali.