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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1979, n. 187

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  30-6-1979

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli, studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 31 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica, indirizzo inorganico-chimico-fisico, sono aggiunti i seguenti:
elettrochimica dello stato solido;
elettrochimica delle interfasi;
elettrochimica dei metalli.
Art. 35 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale sono aggiunti i seguenti:
elettrochimica delle interfasi;
elettrochimica dei metalli;
materiali per gli impianti chimici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1979

PERTINI PEDINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1979

Registro n. 45 Istruzione, foglio n. 182