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DECRETO-LEGGE 26 maggio 1979, n. 159

Norme in materia di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 27 luglio 1979, n. 301 (in G.U. 27/07/1979, n.205).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1983)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  1-1-1984
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di consentire la corresponsione, per un ulteriore periodo, del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori nelle aree dei territori meridionali, in relazione allo stato di grave crisi dell'occupazione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, della industria, del commercio e dell'artigianato e degli interventi nel Mezzogiorno; Decreta:

Art. 1



Il trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, può essere ulteriormente prolungato fino ad un massimo di nove mesi nei casi in cui siano programmati e finanziati lavori pubblici nei quali sussistano possibilità di occupazione dei lavoratori sospesi e per i quali sia previsto l'appalto entro il predetto termine di nove mesi.
L'accertamento delle condizioni di cui al precedente comma è effettuato dal Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (C.I.P.I.), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che adotta i conseguenti provvedimenti mediante propri decreti trimestrali. (2) (3) (4)
((5))
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 1 luglio 1980, n.286 convertito con modificazioni dalla L. 13 agosto 1980, n.444 ha disposto (con l'art. 1-ter) che "Il trattamento di integrazione salariale previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, e dal decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, può essere ulteriormente prolungato fino ad un massimo di sei mesi nei casi in cui siano programmati e finanziati lavori pubblici nei quali sussistano possibilità di occupazione dei lavoratori sospesi e per i quali sia previsto l'appalto entro il
predetto termine di sei mesi."
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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 28 maggio 1981, n.244 convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 1981, n.390 ha disposto (con l'art. 1) che " Il trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, dal decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, e dall'art. 1-ter del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 286, convertito, con modificazioni, nella legge 13 agosto 1980, n. 444, può essere ulteriormente prolungato fino ad un massimo di sei mesi nei casi in cui siano programmati e finanziati lavori pubblici nei quali sussistano possibilità di occupazione dei lavoratori sospesi e per i quali sia previsto l'appalto entro il predetto termine di sei mesi."
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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 10 marzo 1983, n.60 ha disposto (con l'art. 1) che "Il trattamento di integrazione salariale previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, dal decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, dall'articolo 1-ter del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 286, convertito, con modificazioni, nella legge 13 agosto 1980, n. 444, dall'articolo 1 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 390, e dall'articolo 1 della legge 6 maggio 1982, n. 221, può essere ulteriormente prolungato fino ad un massimo di dodici mesi nei casi in cui siano programmati e finanziati lavori pubblici, per i quali sia previsto l'appalto entro il predetto termine di dodici mesi, o attività produttive, semprechè in entrambe le ipotesi sussistano
possibilità di occupazione dei lavoratori sospesi."
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 29 dicembre 1983, n.747 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1984, n.18 ha disposto (con l'art. 3) che "Il trattamento di integrazione salariale previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, dal decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, dall'articolo 1-ter del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 286, convertito, con modificazioni, nella legge 13 agosto 1980, n. 444, dall'articolo 1 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 390, dall'articolo 1 della legge 6 maggio 1982, n. 221 e dalla legge 10 marzo 1983, n. 60, può essere ulteriormente prolungato alle stesse condizioni fino ad un massimo di dodici mesi."