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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1979, n. 143

Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di istruzione artigiana e professionale.

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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  27-5-1979

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto della regione autonoma siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello statuto della regione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; Decreta:

Art. 1


Le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nella materia riflettente l'istruzione artigiana e professionale sono svolte, nel territorio della regione siciliana, dall'amministrazione regionale a norma dello art. 20 in relazione all'art. 17, lettera b), dello statuto.
Rientrano altresì nella competenza dell'amministrazione regionale i compiti svolti, nel territorio della regione siciliana, nella materia di cui al comma precedente dall'Istituto nazionale per il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), dall'Ente nazionale dei lavoratori del commercio (ENALC) e dall'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA).