DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16
febbraio
1979, n. 120
Autorizzazione al Fondo di assistenza per i finanzieri, alla Cassa
ufficiali ed al Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e
finanzieri della guardia di finanza ad avvalersi dell'Avvocatura
dello Stato per la rappresentanza e la difesa in giudizio.