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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1979, n. 27

Modificazione all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di pubblicazione degli elenchi dei contribuenti.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  8-2-1979

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Decreta:

Art. 1


Il primo comma dell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:
"Il Ministro delle finanze dispone, almeno ogni triennio, la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti il cui reddito complessivo imponibile, ai fini delle imposte sul reddito, è stato accertato dagli uffici delle imposte, ed ogni anno, la pubblicazione dell'elenco dei contribuenti sottoposti a controlli globali a sorteggio a norma delle vigenti disposizioni. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e devono essere indicati, in caso di rettifica, anche gli imponibili dichiarati dai contribuenti".