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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1978, n. 1080

Modificazioni allo statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal:  6-7-1979 al: 5-6-2012
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, n. 425 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, n. 800, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche del libero Istituto anzidetto; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta: Lo statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Nel titolo del capo VI e negli articoli 22 e 24 la dizione "personale amministrativo ed ausiliario" muta in "personale di amministrazione, ausiliario e tecnico". Sono abrogati, con il conseguente spostamento della numerazione, gli articoli 34, 35 e 36; l'art. 37, con numerazione cambiata, e' inserito dopo gli articoli relativi alle scuole di specializzazione. La tabella C, allegata allo statuto, e' abrogata e sostituita con la seguente: TABELLA C ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 settembre 1978 PERTINI PEDINI - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 giugno 1979 Registro n. 46 Istruzione, foglio n. 102